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Sez. 6, Sentenza n. 8592 del 05/03/1987 Ud. (dep. 27/07/1987) Rv. 176446 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 26, 71 E 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE: PIANTE E SEMI DI CANAPA INDIANA.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176446-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 26, 71 E 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE: PIANTE E SEMI DI CANAPA INDIANA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 71 e 72 legge 22 dicembre 1975, n.685, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dedotta per disparità di trattamento del coltivatore di piante contenenti sostanze stupefacenti per uso personale rispetto al detentore delle sostanze stesse e a colui che le destina al commercio. Infatti, non esiste alcuna disparità di trattamento tra la posizione di chi coltiva, senza essere stato autorizzato, piante al fine evidente di ricavarne una quantità di sostanza stupefacente certo non modica e la posizione di chi detenga, per uso personale e per farne cessione a terzi, una quantità non modica di sostanza stupefacente. Ciò perché non sussiste tra le due ipotesi una differenziazione giuridicamente rilevante in quanto le piante contengono in realtà sostanze stupefacenti e da esse si ricava poi il prodotto finito. (fattispecie relativa a coltivazione di 59 piante di canapa indiana ed a detenzione di ventuno grammi dei relativi semi).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)