Sez. 6, Sentenza n. 15422 del 04/07/1990 Ud. (dep. 21/11/1990) Rv. 185825 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - ILLEGALE COLTIVAZIONE DI CANAPA INDIANA - PRODUZIONE E FABBRICAZIONE - EQUIPARAZIONE "QUOAD POENAM" - QUANTITÀ DEL PRODOTTO COLTIVATO - IRRILEVANZA - COLTIVAZIONE CASALINGA - RIENTRA NEL CONCETTO DI PRODUZIONE E FABBRICAZIONE.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - ILLEGALE COLTIVAZIONE DI CANAPA INDIANA - PRODUZIONE E FABBRICAZIONE - EQUIPARAZIONE "QUOAD POENAM" - QUANTITÀ DEL PRODOTTO COLTIVATO - IRRILEVANZA - COLTIVAZIONE CASALINGA - RIENTRA NEL CONCETTO DI PRODUZIONE E FABBRICAZIONE.*
In materia di sostanze stupefacenti, la coltivazione di canapa indiana è equiparata, ai fini della pena, alla fabbricazione illecita della stessa sostanza disciplinata dall'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, a prescindere dalla quantità del prodotto, in considerazione della particolare pericolosità di una attività che incrementa la produzione. Di conseguenza, anche la coltivazione casalinga rientra nel concetto di produzione e di fabbricazione previsto dall'art. 71 della legge. (V mass n 176446; (Conf mass n 177710; (Conf mass n 172344).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)