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Sez. 2, Sentenza n. 6036 del 30/01/1974 Ud. (dep. 21/09/1974) Rv. 127990 - 01

REATO - CIRCOSTANZE- ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO TENTATO - ART 62 N 4 COD PEN - APPLICABILITA - LIMITI -FATTISPECIE. *
Stato
decisa il 1974-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127990-01

REATO - CIRCOSTANZE- ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO TENTATO - ART 62 N 4 COD PEN - APPLICABILITA - LIMITI -FATTISPECIE. *

Nei reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (nella specie, furto), la circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen postula, di norma, che il reato sia stato consumato e che dall'accertamento dell'entita e del valore delle cose sottratte possa essere constatata la speciale tenuita del danno cagionato alla persona offesa. Nel caso di furto tentato, l'attenuante suindicata e ravvisabile soltanto se, dalle speciali circostanze e modalita dell'Azione, rimasta incompleta o improduttiva di evento, sia dato desumere, con certezza che il furto non sarebbe potuto cadere se non su cose di valore particolarmente tenue. (nella specie, trattandosi di furto tentato in una casa di civile abitazione, il giudice del merito ha insindacabilmente accertato che, dall'insieme dei mobili, suppellettili, oggetti vari, somme di danaro ecc, esistenti in detta casa, poteva essere ricavato dal ladro anche un cospicuo bottino, sicche, tenendo anche conto delle condizioni economiche della persona offesa, esulava il presupposto della certezza che il tentativo, se l'agente non fosse stato costretto a desistere dall'impresa criminosa, avrebbe avuto per oggetto materiale e intenzionale solo cose di valore particolarmente tenue).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)