Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 23/03/1982 Ud. (dep. 24/02/1983) Rv. 157538 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CIRCOSTANZA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CIRCOSTANZA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nei reati contro il patrimonio le norme relative all'entità del danno quale circostanza aggravante o attenuante, sono applicabili anche ai reati tentati ogni qual volta sia possibile stabilire, attraverso le modalità del fatto, il valore delle cose che presumibilmente il colpevole avrebbe sottratto se non gli fosse stato impedito di consumare il reato. (Conf mass n 127990; (Conf mass n 116764; (Conf mass n 115256).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)