Sez. 3, Sentenza n. 100 del 16/01/1968 (Rv. 330942 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA, ESTINZIONE- SOPRAVVIVENZA DI RAPPORTI OBBLIGATORI CON TERZI - ESTINZIONE- ESCLUSIONE.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA, ESTINZIONE- SOPRAVVIVENZA DI RAPPORTI OBBLIGATORI CON TERZI - ESTINZIONE- ESCLUSIONE.*
La cancellazione dal registro delle imprese produce l'Estinzione della societa quando non sopravvivano rapporti di credito e di debito da definirsi con terzi. L'organizzazione sociale cessa in concreto di esistere soltanto dopo che siano stati definiti ed estinti tutti i rapporti giuridici derivanti dalla nascita e dallo svolgimento del rapporto sociale. (Cfr. Sentenze n.32-67, massima n.325645, n.482-66, massima n.320955). *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)