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Sez. 1, Sentenza n. 665 del 08/03/1972 (Rv. 356737 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA: ESTINZIONE - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI CON I TERZI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356737-01

SOCIETA - DI CAPITALI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA: ESTINZIONE - CONDIZIONI - ESTINZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI CON I TERZI - NECESSITA.*

Poiche un soggetto di diritti non puo essere nello stesso tempo estinto per alcuni rapporti ed esistenti per altri, deve attribuirsi valore assoluto al principio secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese di una societa registrata ne produce l'Estinzione solo quando non sopravvivano rapporti di debito e di credito da definirsi con terzi. L'organizzazione sociale cessa, infatti, di esistere soltanto con l'Estinzione in concreto di tutti i rapporti giuridici costituiti con la nascita e con l'attivita della societa. (nella specie, un soggetto, titolare di un marchio da lui ceduto in uso ad una societa, aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione del diritto della societa all'uso del marchio a causa dell'inadempimento di questa. La societa, soccombente nel giudizio di merito, aveva proposto ricorso per Cassazione, e la controparte aveva eccepito l'inammissibilita del ricorso perche la societa ricorrente si era estinta a seguito della liquidazione e della cancellazione dal registro delle imprese, verificatesi nel corso del giudizio, assumendo, a sostegno della sua eccezione, che il principio che afferma sussistere la societa sino alla reale definizione di ogni rapporto giuridico attivo e passivo opererebbe soltanto a favore dei creditori sociali. La SC ha respinto questa tesi, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 100'68, mass n 330942; 1951'68, mass n 333969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)