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Sez. U, Ordinanza n. 135 del 15/03/1989 (Rv. 462142 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVA - PROPOSIZIONE NELLA CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462142-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVA - PROPOSIZIONE NELLA CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla controversia promossa dal lavoratore nei confronti di imprenditore privato, per contestare la validità del licenziamento intimatogli in relazione a provvedimenti amministrativi (nella specie, decreto del ministro della marina mercantile di approvazione di un programma di ristrutturazione a norma della legge 5 dicembre 1986 n. 856), le questioni circa la legittimità di tali provvedimenti ed i limiti in cui possano essere Sindacati dal giudice ordinario attengono al fondamento della domanda del merito, non alla giurisdizione, e, pertanto, non sono deducibili con istanza di regolamento preventivo. (V 3036/88, mass n 458572).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 05/12/1986 num. 856 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)