Sez. U, Sentenza n. 3036 del 18/04/1988 (Rv. 458572 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA INERENTE AD UN RAPPORTO DI LAVORO PRIVATISTICO - QUESTIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DI PROVVEDIMENTI DELLA P.A. - INCIDENZA SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA INERENTE AD UN RAPPORTO DI LAVORO PRIVATISTICO - QUESTIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DI PROVVEDIMENTI DELLA P.A. - INCIDENZA SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Nella causa inerente ad un rapporto di lavoro privatistico (nella specie, dei dipendenti dell'Alitalia), la circostanza che si controverta sulla legittimità di provvedimenti della pubblica amministrazione, quali quelli inerenti all'autorizzazione alla assunzione di personale a tempo determinato, può rilevare ai fini del fondamento nel merito della domanda, ma resta radicalmente priva di ogni incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario, data la non configurabilità di un affievolimento di posizioni di diritto soggettivo nel rapporto fra privati. Ne consegue l'inammissibilità del regolamento preventivo, proposto per contestare la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'insorgenza dell'indicata questione. (Conf 3416/87, mass n 452449).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)