Sez. 2, Ordinanza n. 5039 del 08/04/2002 (Rv. 553598 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di sospensione necessaria del processo - Impugnabilità con il regolamento - Sussistenza - Emissione dell'ordinanza da parte di giudice incompetente - Necessità, ai fini della proponibilità del mezzo - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Per la proponibilità del regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione necessaria del processo, l'art. 42 cod. proc. civ. non richiede che questa sia emessa da un giudice incompetente, atteso che la citata norma del codice di rito - nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - assoggetta al detto mezzo di impugnazione tanto le sentenze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito della causa, quanto - e distintamente - i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)