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Sez. 3, Sentenza n. 8802 del 27/06/2001 (Rv. 547787 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione necessaria del processo (art. 295 cod. proc. civ.) - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Provvedimento di sospensione adottato da parte del G.I. in qualità di giudice unico e non dal Collegio - Ammissibilità del regolamento.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547787-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento che dichiari la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui viene adottato e dall'organo giurisdizionale che lo abbia emesso - e quindi, ancorché pronunziato non dal collegio ma (come nella specie), dal giudice istruttore in funzione di giudice unico -, è comunque impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 dello stesso codice, come modificato dall'art. 6 della cit. legge n. 353 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)