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Sez. L, Sentenza n. 3095 del 10/04/1997 (Rv. 503612 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Cassiere di banca - Accettazione all'incasso di assegni a favore di pensionato in realtà deceduto - Equiparabilità alla prassi del pagamento di assegni non trasferibili versati con la clausola "per conoscenza e garanzia" - Esclusione da parte del giudice di merito con motivazione logica e valutazione circa la gravità della mancanza - Adeguatezza.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503612-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

È coerente ed adeguata la motivazione del giudice di merito che, in un giudizio di impugnativa di licenziamento per giusta causa proposto da un "capo cassiere" di banca, ha escluso che sia assimilabile alla prassi bancaria dell'accettazione di assegni non trasferibili presentati all'incasso da persona che sottoscriva la clausola "per conoscenza e garanzia" (assumendosi così la responsabilità di garantire l'identità, la firma e il buon diritto del beneficiario dell'assegno) il comportamento del cassiere che accetti assegni, aventi ad oggetto rate di pensione, presentati non dal titolare del diritto (in realtà deceduto), ma da un terzo, senza che sugli assegni, apparentemente firmati dal pensionato, risulti documentata tale circostanza, e ritenga tale comportamento gravemente lesivo degli interessi della banca (coinvolta in un'attività dai rilievi penalistici) e idoneo a fa venir meno la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre in un dipendente avente la qualifica e le funzioni in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)