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Sez. L, Sentenza n. 2213 del 28/03/1986 (Rv. 445369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - PREVIO ESPERIMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI - CONDIZIONE DI LEGITTIMITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - PREVIO ESPERIMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI - CONDIZIONE DI LEGITTIMITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel rapporto di apprendistato disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 e dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668, il previo esperimento delle prove attitudinali non costituisce condizione di legittimità per il recesso da parte del datore di lavoro, atteso che anche il conseguimento della qualifica professionale da parte dell'apprendista al termine del periodo di tirocinio non impedisce al datore di lavoro di recedere dal rapporto. (V 3164/73, mass n 366965).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, DPR 30/12/1956 num. 1668 art. 24, DPR 30/12/1956 num. 1668 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)