Sez. 4, Sentenza n. 21757 del 10/05/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234519 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Gestore telefonico - Spese - Liquidazione - Competenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, la competenza a liquidare le spese relative alle fatture emesse dai gestori di telefonia per l'acquisizione di tabulati telefonici appartiene al G.i.p. che ha la signoria sugli atti al momento della liquidazione. (La Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p., dopo l'emissione del decreto penale di condanna, disponeva che il P.M. procedesse alla liquidazione sull'erroneo presupposto che i gestori telefonici siano ausiliari del P.M.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 70, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)