Sez. 4, Sentenza n. 19650 del 04/02/2009 Cc. (dep. 08/05/2009) Rv. 243444 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Gestore telefonico - Spese - Liquidazione - Competenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, la competenza a liquidare le spese relative alle fatture emesse dai gestori di telefonia per l'acquisizione di tabulati telefonici appartiene al magistrato che procede al momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. procedente disponeva la trasmissione delle fatture al P.M. perchè provvedesse alla liquidazione sull'erroneo presupposto che la relativa competenza spettasse all'autorità giudiziaria procedente al momento dell'affidamento dell'incarico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 70, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)