Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 26/05/1994 (Rv. 486791 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - In cause inscindibili | Integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione - Parti nel giudizio di appello - Indicazione nella epigrafe della sentenza impugnata - Impugnazione - Notificazione per pubblici proclami - Estratti inseriti nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunci legali della provincia - Destinatari della notifica - Generalità - Specificazione - Omissione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - In cause inscindibili
Nel caso in cui, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, sia autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio di appello e che sono indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata, il generico riferimento contenuto negli estratti inseriti nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunci legali della provincia ai "soggetti indicati nell'epigrafe" di una determinata sentenza (identificata in relazione al giudice che l'ha pronunciata, al numero ed alla data), ma senza che siano specificate le generalità dei destinatari della notifica, comporta l'inesistenza della notifica stessa e della "vocatio in ius" (e, quindi, la mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.), poiché, quando il ricorso alla notifica per pubblici proclami è determinato non già dalla difficoltà di identificazione dei destinatari, ma dalla difficoltà della notifica per l'elevato numero di essi, è onere del notificante effettuare una specifica indicazione di tali soggetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)