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Sez. 1, Sentenza n. 6507 del 03/07/1998 (Rv. 516919 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI | Omessa specificazione delle generalità dei destinatari - Conseguenze - Validità della notifica - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516919-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI

In tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 cod. proc. civ.), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa "vocatio in ius" (nonché la mancata integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., in fase di appello) tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), ma non anche quando esso sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (nella specie, il Presidente della Corte di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)