Sez. 3, Sentenza n. 2942 del 05/08/1969 (Rv. 342801 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - MASSIMALE DELLA POLIZZA - SUPERAMENTO - RIVALUTAZIONE DEL DANNO DA RISARCIRE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO - MASSIMALE DELLA POLIZZA - SUPERAMENTO - RIVALUTAZIONE DEL DANNO DA RISARCIRE - ESCLUSIONE.*
Nell'Assicurazione della responsabilita civile l'Obbligo della societa assicuratrice di rivalere l'assicurato di tutto quanto questi deve pagare al terzo danneggiato non puo mai superare il limite massimo dedotto nel contratto di Assicurazione, il cosi detto massimale di polizza, anche quando l'ammontare del risarcimento sia soggetto a rivalutazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)