Sez. 1, Sentenza n. 17 del 04/01/1978 (Rv. 389298 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI RIVALSA DELL'ASSICURATORE - LIMITI - ASSOGGETTAMENTO A RIVALUTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO DOVUTO DALL'ASSICURATO - IRRILEVANZA - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONTENIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - PERSISTENZA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI RIVALSA DELL'ASSICURATORE - LIMITI - ASSOGGETTAMENTO A RIVALUTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO DOVUTO DALL'ASSICURATO - IRRILEVANZA - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONTENIMENTO NEI LIMITI DEL MASSIMALE DI POLIZZA - PERSISTENZA - LIMITI.*
L'Obbligo dell'assicuratore di rivalere l'assicurato di tutto quanto questi deve pagare al terzo danneggiato non puo, per principio, superare il limite massimo dedotto in contratto (cosiddetto massimale di polizza), neppure quando l'ammontare del risarcimento dovuto a detto terzo sia soggetto a rivalutazione: tale limite opera, percio, anche nel caso in cui l'assicuratore, valendosi del patto di gestione della lite, ottenga dall'assicurato la procura a favore di un suo legale per resistere in giudizio alla pretesa, da lui ritenuta eccessiva, del danneggiato, e la somma a questo dovuta venga, per effetto della durata del processo, rivalutata ed accresciuta degli interessi, salvo che l'assicuratore stesso non rifiuti una vantaggiosa transazione trascurando gli elementi che a giustificazione della stessa gli vengano prospettati, o si renda colpevole di negligente gestione della lite, recando pregiudizio all'assicurato attraverso un eccesso di cura dei propri interessi. Solo in tal caso l'assicuratore deve sopportare il maggior Onere derivante dall'esito sfavorevole del giudizio promosso dal danneggiato, valendo altrimenti, in linea generale, il principio che la gestione della lite costituisce un diritto dell'assicuratore che abbia stipulato la relativa clausola. (V 4276/76, mass n 382977; (V 1663/73, mass n 364555; (V 927/71, mass n 350846; (1883/70, mass n 347878; (V 2942/69, mass n 342801; (V 961/69, mass n 339387).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)