Sez. L, Sentenza n. 11772 del 02/08/2003 (Rv. 565622 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA | Obbligazioni ai sensi dell'art. 38 cod. civ. - Presupposti - "Falsus procurator" - Riferibilità dell'attività all'ente - Esclusione - Responsabilità ex art. 1398 cod. civ. - Configurabilità.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA
Affinché, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., possa operare il riferimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il "falsus procurator" non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 cod. civ., non prevedendo l'art. 38 cod. civ. alcuna deroga all'art. 1398 cit.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)