Sez. 1, Sentenza n. 2116 del 29/01/1985 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168114 - 01
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - USO O ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O ALCOOLICHE - EFFETTO SULLE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - CONDIZIONI - CONFIGURABILITÀ DI UN VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - USO O ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O ALCOOLICHE - EFFETTO SULLE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - CONDIZIONI - CONFIGURABILITÀ DI UN VIZIO PARZIALE DI MENTE - ESCLUSIONE.*
Anche al di fuori dell'ipotesi di intossicazione cronica, l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti (o alcooliche) possono concorrere a determinare una condizione giuridica di minorata o esclusa capacità di intendere e di volere, ma solo quando influiscano, aggravandone gli aspetti morbosi, su una preesistente infermità di mente, e non già quando si innestino in un mero stato di personalità disturbata. Ne consegue che va esclusa l'esistenza di un vizio parziale di mente in simili ipotesi di intossicazione perché esso è considerato irrilevante ai fini della imputabilità degli artt. 92 e 93 cod. pen. o addirittura come circostanza aggravante del reato contestualmente concesso dall'art. 94 cod. pen.. (V mass n 142305; (V mass n 156466; (V mass n 164161; (V mass n 166160).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 93, Cod. Pen. art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)