Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23472 del 06/10/2017 (Rv. 646039 - 03)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Stranieri - Protezione umanitaria - Annullamento d'ufficio e revoca della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Competenza delle Commissioni territoriali - Sussistenza - Riconoscimento delle condizioni per il permesso umanitario - Competenza della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione umanitaria dello straniero, la competenza a disporre l'annullamento d'ufficio - in applicazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, richiamato dall'art. 18 del d.lgs. n. 25 del 2008 - e la revoca della protezione umanitaria (ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998), spetta alle Commissioni territoriali, e non alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, la cui cognizione è circoscritta ai casi di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale precedentemente riconosciuto (nelle forme del rifugio politico o della protezione sussidiaria) e all'ipotesi residuale in cui, revocato o cessato lo status di protezione internazionale, la stessa Commissione nazionale riconosca il diritto alla protezione umanitaria, ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 18, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)