diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 5127 del 27/02/2025 (Rv. 673925-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Scadenza naturale del permesso di soggiorno quinquennale - Automatica estinzione dello status - Esclusione - Interesse ad impugnare il provvedimento di revoca della Commissione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673925-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la scadenza naturale del permesso di soggiorno di durata quinquennale, rilasciato al titolare della protezione sussidiaria, non comporta l'automatico venir meno di tale status e, conseguentemente, persiste in capo allo straniero l'interesse ex art. 100 c.p.c. a impugnare il provvedimento di revoca, adottato d'ufficio dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi degli artt. 18 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 33 del d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria, sulla scorta dell'erroneo convincimento che fosse venuto meno l'interesse alla sua impugnazione, per effetto della intervenuta scadenza del termine quinquennale di efficacia del permesso di soggiorno prima della proposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale).

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)