Sez. 6, Sentenza n. 37985 del 03/07/2023 Cc. (dep. 15/09/2023) Rv. 285183 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Emissione di ordinanza di custodia cautelare - Successiva assunzione delle prove nell’incidente probatorio - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione delle prove nell'incidente probatorio la circostanza che egli abbia emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta ad indagini, atteso che nell'attività processuale da compiere manca qualsivoglia connotazione decisoria implicante una valutazione delibativa sulla fondatezza dell'accusa.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)