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Sez. 3, Sentenza n. 4776 del 12/11/2020 Cc. (dep. 08/02/2021) Rv. 280692 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Funzioni esercitate legittimamente dal giudice nella stessa fase del procedimento - Ricusazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280692-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere il giudice d'appello rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)