Sez. 5 - , Ordinanza n. 24447 del 05/10/2018 (Rv. 650705 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Depositi fiscali - Autofatturazione - Meccanismo del "reverse charge" - Diritto alla detrazione dell'IVA - Sussistenza - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, l'utilizzo da parte dell'importatore dei depositi fiscali in via meramente virtuale per finalità solo contabili, pur non consentendo il recupero dell'imposta, anche ove tardivamente assolta, con il meccanismo del "reverse charge", legittima, in ragione dello scarto temporale tra la dichiarazione e l'autofatturazione, l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 all. 98, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)