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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33118 del 16/12/2019 (Rv. 656389 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | IVA all'importazione - Mancato inserimento dei prodotti nel deposito fiscale e successiva regolarizzazione mediante "reverse charge" - Applicabilità dell’art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 471 del 1997 - Esclusione - Sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656389-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA all'importazione, la sanzione applicabile all'importatore, che si avvale del sistema di sospensione dell'IVA senza immettere la merce importata nel deposito fiscale e che regolarizza, in via successiva, il relativo versamento nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile con le forme dell'autofatturazione, deve essere individuata alla stregua non già dell'art. l'art. 6, comma 9-bis del medesimo d.lgs., previsto per le violazioni meramente formali, non arrecanti alcun pregiudizio all'attività di controllo e non incidenti sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul suo versamento, bensì dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto norma generale, applicabile, salva diversa previsione, ad ogni omesso o ritardato versamento di qualunque tributo, ivi compresa l'IVA all'importazione siccome avente natura interna, atteso che l'obbligo in questione, pur formale, ha la finalità di garantire l'esatta riscossione dell'IVA ed ad evitare l'evasione d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)