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Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 16/04/1968 (Rv. 332583 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI - NUOVO QUESITO SUCCESSIVAMENTE RICHIESTO - INIZIO NUOVE OPERAZIONI - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332583-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI - NUOVO QUESITO SUCCESSIVAMENTE RICHIESTO - INIZIO NUOVE OPERAZIONI - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA.*

Dal complesso delle norme dettate in materia di consulenza tecnica si evince che, pur essendosi il legislatore proposto di costituire un contraddittorio tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti, durante lo svolgimento delle indagini e degli accertamenti da cui dovra scaturire il responso, ha tuttavia inteso addossare alle parti stesse l'Onere di seguire l'ulteriore svolgimento delle operazioni, una volta che sia stata assicurata, mediante l'apposita comunicazione dell'inizio delle operazioni, la possibilita per loro di intervenire e di far valere le proprie ragioni. Qualora, pero, essendo state chiuse le operazioni ed essendo stata rimessa la causa al collegio, questo, con sua ordinanza, disponga il ritorno della causa all' istruttore, affinche il consulente d'ufficio esprima il parere su una questione che non rientrava nel primo mandato e non era stata percio da lui presa in considerazione, in tal caso, anche se, per rispondere al nuovo quesito, il consulente possa basarsi e si basi in effetti, soltanto sulle indagini e sugli accertamenti effettuati in precedenza, ci si viene a trovare di fronte ad una sua attivita da compiersi in una materia diversa ed in una distinta fase del procedimento, onde il detto contraddittorio non puo ritenersi validamente costituito senza la comunicazione dell'inizio delle nuove operazioni, per le quali, inoltre, potrebbero essere le parti a fare presente la necessita di ulteriori indagini e accertamenti. (V. 161-67, 325869).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)