Sez. U, Sentenza n. 2429 del 02/07/1969 (Rv. 341907 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - COMUNICAZIONI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - SUFFICIENZA - RINVIO DELLE OPERAZIONI A TEMPO INDETERMINATO - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA RIPRESA DELLE OPERAZIONI - NULLITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - COMUNICAZIONI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - SUFFICIENZA - RINVIO DELLE OPERAZIONI A TEMPO INDETERMINATO - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA RIPRESA DELLE OPERAZIONI - NULLITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente solo per il giorno, l'ora e il luogo di rinvio delle operazioni, e non anche per le successive sedute, essendo le parti tenute a seguire con diligenza lo svolgimento delle indagini tecniche. Tuttavia, se il consulente tecnico rinvia le operazioni a data da destinarsi e poi le riprende senza piu curarsi di avvertire le parti e i loro consulenti tecnici direttamente o a mezzo del cancelliere, cio puo comportare la stessa nullita dell'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni, ove risultino violati i diritti della difesa. E compito del giudice di merito accertare caso per caso se il fatto della mancata comunicazione, per le modalita con cui e avvenuta la sospensione senza fissazione di nuova data, per lo sviluppo anteriore delle operazioni e delle attivita del consulente tecnico e per ogni altra circostanza utile, abbia avuto per effetto di pregiudicare la concreta difesa delle parti. (V., sulla prima parte, 1438-68, mass. N. 333085 1910-67, mass. N. 328861 sulla seconda parte, V. 3597-68, mass. N. 336836 1114-68, mass. N. 332583 e 332584 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)