Sez. U, Sentenza n. 22033 del 17/10/2014 (Rv. 632414 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per le rette di degenza dei malati psichici - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1904 num. 36 art. 7, Legge 13/05/1978 num. 180 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)