Sez. 5, Sentenza n. 17970 del 24/07/2013 (Rv. 628476 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | IVA - Esecutività del ruolo - Termine di cinque anni dalla violazione - Sanzione irrogata senza previa contestazione - Applicabilità - Precedenti atti di accertamento, contestazione, irrogazione - Differenze - Inapplicabilità del termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In materia di violazioni tributarie concernenti l'IVA, il termine di decadenza quinquennale, previsto dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il quale devono essere resi esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le sanzioni, si riferisce a quelle che possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ai sensi del precedente art. 17, comma 3, mentre non trova applicazione nell'ipotesi in cui la trasgressione è stata contestata con avviso di rettifica, non impugnato e divenuto definitivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 1 PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)