Sez. 5 - , Sentenza n. 2613 del 05/02/2020 (Rv. 656959 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni di norme tributarie - Decadenza e prescrizione - Disciplina generale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Sistema penale - Corrispondenza - Termine di decadenza e di prescrizione - Distinzione - Ambito applicativo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 ha mutuato l'impostazione penalistica distinguendo tra termine di decadenza per la notificazione dell'atto di contestazione (o di irrogazione), indicato al comma 1 (e corrispondente ai termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p.) e termine di prescrizione del diritto alla riscossione, indicato al comma 3 (e corrispondente ai termini di prescrizione delle pene di cui all'art. 172 c.p.); ne consegue che, a livello applicativo, ove l'atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza previsto dal comma 1 ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di "esecuzione" mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)