diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 10795 del 22/04/2024 (Rv. 670867-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI | Agente della riscossione - Potere di sospensione delle attività esecutive - Limiti - Casi tassativi previsti dalla legge - Valutazione discrezionale sulla sussistenza della pretesa creditoria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670867-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

L'agente della riscossione, in quanto privo di un autonomo potere di iniziativa sulle procedure di riscossione coattiva, non può sospendere le attività esecutive se non in casi eccezionali, tassativi e normativamente predeterminati, dovendo altrimenti attenersi al compito affidatogli dalla legge e dall'ente impositore, senza alcun margine di valutazione discrezionale sulla sussistenza della pretesa creditoria da quest'ultimo vantata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva ammesso la prova - priva di decisività - offerta dal soggetto che si assumeva danneggiato dalla mancata sospensione della procedura di riscossione, perché l'eventuale consapevolezza dell'agente circa l'annullamento della condanna provvisionale non avrebbe, comunque, potuto comportare l'arresto delle attività e la conseguente corresponsabilità dell'agente nella causazione dei danni).

DPR 29/06/1973 num. 602 art. 59, DPR 29/06/1973 num. 602 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)