diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 2093 del 24/01/2023 (Rv. 666924 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI | Azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esecuzione esattoriale proseguita nonostante la sospensione disposta dall'ente impositore - Responsabilità dell'agente della riscossione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666924-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Sussiste la responsabilità dell'agente della riscossione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per aver proseguito la procedura esecutiva nonostante la sospensione disposta dall'Agenzia delle Entrate, ente impositore al quale spetta (in via esclusiva, nella disciplina "ratione temporis" applicabile) il potere di sospendere l'esecuzione esattoriale attraverso un ordine vincolante impartito dal creditore all'agente, il quale non può invocare, quale fattore interruttivo del nesso causale rispetto alla determinazione di proseguire l'espropriazione, il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della vendita.

DPR 29/06/1973 num. 602 art. 59, DPR 29/06/1973 num. 602 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)