Sez. 1 - , Sentenza n. 1466 del 25/01/2021 (Rv. 660380 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Revoca dell’assegnazione - Impugnazione innanzi al giudice ordinario - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita - Ammissibilità - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario di alloggio con patto di futura vendita vanta, quando sussistano le condizioni previste dal patto stesso, un diritto soggettivo al trasferimento in suo favore della proprietà sull'alloggio, ancorché l'istituto concedente opponga una causa di revoca dell'assegnazione, sicché l'assegnatario può proporre innanzi al giudice ordinario, cui è stata sottoposta la verifica della causa di decadenza dall'assegnazione, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva negato il diritto dell'assegnatario ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. atteso l'avvio del procedimento per la revoca dell'assegnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)