Sez. 1, Sentenza n. 85 del 08/01/2007 (Rv. 595017 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Fase conseguente alla instaurazione del rapporto di locazione - Posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all'assegnatario - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita - Ammissibilità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Nelle assegnazioni in locazione con patto di futura vendita l'assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti e alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore del diritto di proprietà sull'alloggio assegnatogli. Ne consegue che la tutela di tale posizione soggettiva è devoluta al giudice ordinario, al quale l'assegnatario può rivolgersi per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell'art. 2932 cod. civ., atteso che siffatta pronuncia, non configurando un provvedimento esecutivo per la realizzazione coattiva di un "facere" della P.A., nè interferendo sul potere dispositivo delle parti, ma realizzando un atto costitutivo rivolto ad attuare direttamente la volontà della legge, in relazione all'accertamento dell'imputabile inadempienza dell'obbligo di vendere, non implica violazione del divieto di annullare, revocare o sostituire l'atto amministrativo, posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)