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Sez. U, Sentenza n. 1275 del 06/02/1998 (Rv. 512343 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Nullità della notificazione in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale - Rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale anche se successiva alla scadenza del termine - Sanatoria.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512343-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc" dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriormente alla scadenza del detto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge Falliment. art. 370, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 370

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)