Sez. U, Ordinanza n. 17207 del 14/11/2003 (Rv. 568171 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Nullità della notificazione in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale - Rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale anche se successiva alla scadenza del termine - Sanatoria.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'amministrazione (nella specie: un Assessorato della regione Sicilia), la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc" dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriormente alla scadenza del detto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)