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Sez. 5, Sentenza n. 10239 del 26/07/2001 (Rv. 548522 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione ex art. 52 D.Lgs. n. 546 del 92 - Mancanza - Appello dell'Ufficio del Registro avverso la decisione di primo grado - Inammissibilità - Mera affermazione dell'esistenza dell'autorizzazione - Prova della "legitimatio ad processum" - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548522-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'appello, proposto dall'Ufficio del Registro avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo dell'art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992, è inammissibile. La mera affermazione da parte dell'Ufficio dell'esistenza dell'autorizzazione, non supportata dalla produzione della relativa prova, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza della legitimatio ad processum.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)