Sez. 5, Sentenza n. 6463 del 06/05/2002 (Rv. 554143 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Autorizzazione ex art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Notificazione - Necessità - Esclusione - Deposito - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'autorizzazione alla proposizione dell'appello principale da parte dell'ufficio, prevista dall'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non deve essere notificata alla controparte (trattandosi di istituto del tutto distinto dalla procura alle liti di cui all'art. 83 cod. proc. civ.), ma è sufficiente che sia depositata tra gli atti di causa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)