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Sez. L, Sentenza n. 2529 del 10/04/1986 (Rv. 445626 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - GUARDIACACCIA DIPENDENTI DAI COMITATI PROVINCIALI DELLA CACCIA, ORGANI PERIFERICI DELLA REGIONE SICILIANA - OBBLIGO ASSICURATIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445626-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - GUARDIACACCIA DIPENDENTI DAI COMITATI PROVINCIALI DELLA CACCIA, ORGANI PERIFERICI DELLA REGIONE SICILIANA - OBBLIGO ASSICURATIVO - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo assicurativo antinfortunistico ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è escluso per i guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia, organi periferici della regione siciliana, atteso che ai lavoratori predetti non è in via esclusiva o prevalente attribuito l'incarico di custodire beni di proprietà pubblica e di vigilare sulla loro integrità, quanto piuttosto di esercitare compiti di vigilanza e di polizia venatoria su tutto il territorio dell'ente pubblico, provvedendo anche alle necessarie contestazioni e denunce. (V 4666/83, mass n 429557; (V 2627/68, mass n 335129).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 com. 24 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)