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Sez. 2, Sentenza n. 2627 del 22/07/1968 (Rv. 335129 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - PERSONE ADDETTE ALLA SORVEGLIANZA DI BENI DELLA PA - EQUIPARAZIONE ALLE PERSONE ADDETTE AD UN SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA - SORVEGLIANTI ADDETTI A MUSEI E SCAVI.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335129-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - PERSONE ADDETTE ALLA SORVEGLIANZA DI BENI DELLA PA - EQUIPARAZIONE ALLE PERSONE ADDETTE AD UN SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA - SORVEGLIANTI ADDETTI A MUSEI E SCAVI.*

Le persone addette alla specifica sorveglianza dei beni (demaniali e patrimoniali) appartenenti allo stato o ad un altro ente pubblico si devono equiparare, ai fini della tutela infortunistica, alle persone addette ad un servizio di vigilanza privata ai sensi dell'art. 1, n. 19 del RD 17 agosto 1935, n 1765 (ora art 1 n 24 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124). (nella specie sorveglianti addetti ai musei e agli scavi).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 1, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)