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Sez. 3, Sentenza n. 3844 del 14/11/1975 (Rv. 378076 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - MODALITA - FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378076-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - MODALITA - FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

La proposizione di una domanda giudiziale non postula l'uso di formule sacramentali, bastando all'uopo una chiara ed inequivoca manifestazione della volonta di ottenere dal giudice adito una statuizione di merito sul diritto controverso. (nel caso di specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal pretore su richiesta del concedente per il pagamento del canone, l'affittuario, in verbale d'udienza, aveva espresso il proposito di adire il giudice specializzato agrario per la Determinazione del canone. Lo stesso affittuario, successivamente, proponeva la domanda dinanzi al giudice specializzato agrario, che la dichiarava improponibile per il decorso del termine biennale (art 7 legge 12 giugno 1962 n 567). Nel decidere la questione di litispendenza fra le due cause, la SC ha escluso che la sola manifestazione del proposito di adire il giudice specializzato agrario possa essere interpretata come proposizione della relativa domanda, enunziando il principio di cui in massima). (V 1570/73, mass n 364390).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)