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Sez. 1, Sentenza n. 1570 del 28/05/1973 (Rv. 364390 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364390-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La proposizione di una domanda giudiziale non richiede un'istanza formale ed una manifestazione espressa di volonta specificamente riprodotta nelle conclusioni, essendo sufficiente che la pretesa risulti implicitamente dalle deduzioni o richieste della parte. Per aversi domanda implicita e necessario che, non soltanto essa sia chiaramente desumibile dal contenuto sostanziale delle richieste e delle conclusioni della parte, ma anche che essa si trovi, con riguardo al petitum o alla causa petendi, in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estenda il diritto che l'attore ha voluto tutelare con l'Azione proposta. (V 3310/69, mass n 343357).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)