Sez. L, Sentenza n. 16299 del 03/08/2015 (Rv. 636936 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Dirigente medico del servizio sanitario nazionale - Sostituzione di cui all'art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000 - Espletamento di mansioni superiori - Esclusione - Superamento del limite temporale - Irrilevanza - Indennità sostitutiva - Sufficienza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)