Sez. L, Sentenza n. 28276 del 26/11/2008 (Rv. 605779 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Reggenza - Da parte di personale in possesso di qualifica dirigenziale - Art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Contratto per l'assunzione della dirigenza - Omissione - Conseguenze - Fattispecie relativa a direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di reggenza, allorchè il dirigente dell'ufficio sia provvisoriamente sostituito da personale in possesso, a sua volta, di qualifica dirigenziale, non sorge il diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 cod. civ. - espressamente esclusa dagli articoli 16 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - venendo comunque in rilievo lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica ricoperta, né può fondarsi, dall'eventuale omissione della stipulazione del contratto di diritto privato per l'assunzione della dirigenza, la pretesa a percepire ulteriori compensi, la cui esistenza è ricollegabile solo all'avvenuta stipula dell'atto. (Nella specie, relativa alla sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di un altro dirigente dell'ufficio, durata, quasi senza soluzioni di continuità, dal 1991 al 1999, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha comunque escluso lo svolgimento di mansioni superiori non potendosi qualificare l'Agenzia regionale per l'impiego quale ufficio dirigenziale generale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Legge 15/07/2002 num. 145 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)