Sez. 3, Sentenza n. 7373 del 18/01/2012 Ud. (dep. 24/02/2012) Rv. 252134 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE | Divieto di domande suggestive - Riferibilità a tutti i partecipanti all'esame - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE
Il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell'esame, operando, ai sensi del comma secondo dell'art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo. (Fattispecie di esame di minore persona offesa del reato ex art. 609 quater cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)