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Sez. 3, Sentenza n. 21627 del 15/04/2015 Ud. (dep. 25/05/2015) Rv. 263790 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE | Divieto di domande suggestive - Riferibilità al giudice - Possibilità - Esclusione - Limite delle domande nocive - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263790-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE

Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive. (Fattispecie in materia di reati sessuali, nella quale la Corte ha escluso che la domanda posta dal Giudice alla persona offesa avesse natura suggestiva, dovendo intendersi come una mera richiesta di chiarimento sulle modalità del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)