Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 21/10/1968 (Rv. 336436 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - A CARICO DEL CLIENTE - VALORE DETERMINATO DALLA DOMANDA - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - A CARICO DEL CLIENTE - VALORE DETERMINATO DALLA DOMANDA - LIMITI.*
L'art 6 del DM 28 febbraio 1958, del secondo comma, stabilisce che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente puo aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.- tale norma si applica, quindi, soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall'attore.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)