Sez. 1, Sentenza n. 40043 del 05/07/2013 Cc. (dep. 26/09/2013) Rv. 257407 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Rigetto di una richiesta di beneficio già in altre occasioni accolta - Valorizzazione di elementi preesistenti e in precedenza non esaminati - Ammissibilità - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Il magistrato di sorveglianza può riconsiderare, anche d'ufficio, i requisiti di ammissibilità dei benefici penitenziari già in precedenza concessi nell'ambito di un immutato rapporto esecutivo, quando tale rivalutazione si fondi su elementi che, sebbene preesistenti alla ammissione al beneficio, non siano stati in precedenza esaminati. (Nella specie, il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile una ulteriore domanda di concessione di permesso premio, avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., in precedenti occasioni accolta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)