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Sez. 1, Sentenza n. 3870 del 03/06/1996 Cc. (dep. 24/07/1996) Rv. 205589 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Decisione | Rivalutazione di una richiesta di beneficio già respinta - Allegazione di una diversa situazione di fatto - Possibilità - Ragioni - Limiti - Fattispecie in tema di liberazione anticipata.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205589-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Decisione

Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa; pertanto, anche in mancanza di una espressa previsione, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato quando si alleghi la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai primi giudici, sulla cui decisione, qualora l'assunto risulti dimostrato, non può operare alcuna preclusione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che si era formata una preclusione per il passaggio in giudicato della precedente ordinanza, aveva nuovamente rigettato un'istanza di liberazione anticipata con la quale si deduceva che il procedimento penale a carico dell'istante per furto all'interno del carcere, causativo del primo rigetto, si era concluso con l'assoluzione per non aver commesso il fatto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)